Convenzione
Art. 13
480 / 490In vigore dal 24 dic 1957
Le disposizioni dell' lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralità pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della; vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire nè un mezzo di discriminazione arbitraria nè una restrizione dissimulata del commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-13