Art. 12
Convenzione

Art. 12

479 / 490
In vigore dal 24 dic 1957
Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente è fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-12