Convenzione
Art. 11
478 / 490In vigore dal 24 dic 1957
1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingentamenti
all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell' e dell', paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato.
2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il
contingente globale non raggiunge il 7% dell'importazione totale in un paese o territorio, è istituito un contingente pari al 7% di tale importazione, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed è aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1.
3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente
all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalità di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203#art-c-11