titolo PRIMO COMPITI DELLA COMUNITA'
Art. 1 TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM) SUA MAESTÀ IL R Art. 2 Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunità deve, alle condizioni previste dal presen Art. 3 1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da: un'ASSEMBLEA; un CONSI titolo SECONDO DISPOSIZIONI INTESE A FAVORIRE IL PROGRESSO NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE
capo I SVILUPPO DELLE RICERCHE
Art. 4 1. La Commissione è incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati Art. 5 Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di p Art. 6 Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Comm Art. 7 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, che consulta il Com Art. 8 1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Art. 9 1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione può creare Art. 10 La Commissione può affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma Art. 11 La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonc capo II DIFFUSIONE DELLE COGNIZIONI
Art. 161 Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, i Art. 162 I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati Art. 163 I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità; essi entrano in vig Art. 164 L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cu sezione I Cognizioni di cui la Comunita' ha la disponibilita'
Art. 12 Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla C Art. 13 La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizion sezione II Altre cognizioni
Art. 14 La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione Art. 15 La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e all Art. 57 1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre: a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione Art. 58 Quando un produttore opera in più fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di mine Art. 59 Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, Art. 60 Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di for Art. 61 L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, semprechè alla loro esecuzione Art. 62 1. L'agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei te Art. 63 I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono a Art. 115 Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni pre Art. 116 Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno d Art. 117 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di Art. 118 1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono Art. 119 Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato Art. 120 In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli a Art. 121 Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. Il regolamento può prevedere la co Art. 122 Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene Art. 123 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennità e pensi Art. 215 1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'allegato V del pr Art. 216 Le proposte della Commissione relative alle modalità di funzionamento dell'istituto di liv Art. 217 Il regolamento di sicurezza di cui all'art. 24, concernente i regimi di segretezza applica Art. 218 Le norme fondamentali sono stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 31 nel term Art. 219 Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare sui te Art. 220 Le proposte della Commissione relative allo statuto dell'Agenzia contemplato dall'art. 54 sezione III Disposizioni relative al segreto
Art. 24 Le cognizioni, acquisite dalla Comunità grazie alla esecuzione del suo programma di ricerc Art. 25 1. Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di Art. 26 1. Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione Art. 27 L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretez Art. 64 L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e Art. 65 L'art. 60 è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra, gli utilizzato Art. 66 Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia Art. 124 Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella comunità, la Commissione: vi Art. 125 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell' Art. 126 1. La Commissione è composta di cinque membri, di nazionalità diversa, scelti in base alla Art. 127 I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Art. 128 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cess Art. 129 Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda più alle condizioni necessarie all'es Art. 130 Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono designati tra i membri di questa Art. 131 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune Art. 132 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri pre Art. 133 Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può convenire che il governo di uno Stato membro Art. 134 1. Presso la Commissione è istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consul Art. 135 La Commissione può procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i Comitati di stud Art. 221 Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da 25 a 28 inclusi si applicano Art. 222 Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissat Art. 223 In deroga all'art. 60 e in considerazione degli studi e lavori già avviati, l'approvvigion sezione IV Disposizioni particolari
Art. 28 Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di m Art. 29 Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o Art. 67 Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dai raffronto Art. 68 Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati uti Art. 69 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può fissare dei pre Art. 136 La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applica Art. 137 La Corte di giustizia è composta di sette giudici. La Corte di giustizia si riunisce in se Art. 138 La Corte di giustizia è assistita da due avvocati generali. L'avvocato generale ha l'uffic Art. 139 I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di Art. 140 La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto. Art. 141 La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lu Art. 142 Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia, quando reputi che un altro St Art. 143 Quando la Corte di giustizia riconosca, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblig Art. 144 La Corte di giustizia ha competenza, giurisdizionale anche di merito, a) sui ricorsi propo Art. 145 La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del pre Art. 146 La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e dell Art. 147 Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugn Art. 148 Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano d Art. 149 L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contr Art. 150 La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpret Art. 151 La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento Art. 152 La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunit Art. 153 La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria con Art. 154 La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri Art. 155 Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le con Art. 156 Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o del Art. 157 Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giust Art. 158 La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti pro Art. 159 Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'ar Art. 160 Lo Statuto della Corte di giustizia è stabilito con un Protocollo separato. La Corte di gi capo III PROTEZIONE SANITARIA
Art. 30 Sono istituite nella Comunità norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della Art. 31 Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di p Art. 32 A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere Art. 33 Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrati Art. 34 Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti partic Art. 35 Ciascun Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanen Art. 36 Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'art. 35 sono regolarmente comunicat Art. 37 Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi pro Art. 38 La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di ra Art. 39 La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena quest Art. 165 È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo. Il Comitato è compost Art. 166 Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue: Belgio............................ Art. 167 1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco Art. 168 Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una dura Art. 169 Il Comitato può essere suddiviso in sezioni specializzate. L'attività delle sezioni specia Art. 170 Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal p capo IV INVESTIMENTI
Art. 40 Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato Art. 41 Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del pr Art. 42 I progetti di cui all'art. 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazion Art. 43 La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investime Art. 44 Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commission capo V IMPRESE COMUNI
Art. 45 Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare n Art. 46 1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanate dalla Commissione, da uno Stato membro o Art. 47 Il Consiglio, investito dalla Commissione, può richiederle i supplementi di informazioni e Art. 48 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può ammettere inter Art. 49 La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio. Ogni Impresa Art. 50 Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposiz Art. 51 La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla c capo VI APPROVVIGIONAMENTO
Art. 52 1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali è assicurat sezione I L'Agenzia
Art. 53 L'Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive Art. 54 L'Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria. Il Consiglio, delibera Art. 55 Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessari Art. 56 Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro ter sezione V Disposizioni relative alla politica di approvvigionamento
Art. 70 La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunità, può intervenire finanziar Art. 71 La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tri Art. 72 L'Agenzia può costituire, in base alle disponibilità esistenti all'interno o all'esterno d sezione VI Disposizioni particolari
Art. 73 Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da u Art. 74 La Commissione può dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il tr Art. 75 Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trat Art. 76 Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determ capo VII CONTROLLO DI SICUREZZA
Art. 77 Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territ Art. 78 Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizz Art. 79 La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine Art. 80 La Commissione può esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi contro Art. 81 La Commissione può inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso Art. 82 Gli ispettori sono assunti dalla Commissione. Essi sono incaricati di farsi presentare e d Art. 83 1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti Art. 84 Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data a Art. 85 Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalità di applicazione del controllo previst capo VIII REGIME DELLA PROPRIETA'
Art. 86 Le materie fissili speciali sono proprietà della Comunità. Il diritto di proprietà della C Art. 87 Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano ven Art. 88 Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, è tenuto a cura Art. 89 1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali: a) è portato a credito della Comu Art. 90 Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al Art. 91 Il regime di proprietà applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei q capo IX MERCATO COMUNE NUCLEARE
Art. 92 Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli el Art. 93 Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra lo Art. 94 Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni: a) per Art. 95 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere l'appl Art. 96 Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'eccesso Art. 97 Nessuna restrizione fondata sulla nazionalità può essere opposta alle persone fisiche o gi Art. 98 Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusio Art. 99 La Commissione può formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di Art. 100 Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci capo X RELAZIONI CON L'ESTERNO
Art. 101 Nell'ambito della sua competenza, la Comunità può impegnarsi mediante la conclusione di ac Art. 102 Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale Art. 103 Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o co Art. 104 Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore Art. 105 Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o c Art. 106 Gli stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano c titolo TERZO DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
capo I LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA'
sezione I L'Assemblea
Art. 107 L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, ese Art. 108 1. L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i pr Art. 109 L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di ot Art. 110 L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza. A tutte le Art. 111 Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza ass Art. 112 L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la comp Art. 113 L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che l Art. 114 L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non titolo QUARTO DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 171 1. Tutte le entrate e le spese della Comunità, ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Art. 172 1. Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate or Art. 173 I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'art. 172, potranno essere sostituit Art. 174 1. Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare: a) le spese Art. 175 Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un eserc Art. 176 1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i l Art. 177 1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre. 2. Ciascuna Art. 178 Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spes Art. 179 La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolame Art. 180 I conti relativi alla totalità delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esamin Art. 181 I bilanci e lo Stato di previsione di cui all'art. 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti ne Art. 182 1. La Commissione, con riserva d'informarne le autorità competenti degli Stati membri inte Art. 183 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, a) stabilisce i reg titolo QUINTO DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 184 La Comunità ha personalità giuridica. Art. 185 In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciut Art. 186 Il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, in collaborazione con la Commissione Art. 187 Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazi Art. 188 La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contra Art. 189 La sede delle istituzioni della Comunità è fissata di intesa comune dai governi degli Stat Art. 190 Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle Art. 191 La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e privilegi necessari a Art. 192 Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad as Art. 193 Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazion Art. 194 1. I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei Comitati, i funzionari ed agent Art. 195 Le istituzioni della Comunità e così anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, Art. 196 Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo, Art. 197 Ai fini dell'applicazione del presente Trattato, 1. Il termine "materie fissili speciali" Art. 198 Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai te Art. 199 La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli Art. 200 La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa. Art. 201 La Comunità attua con l'Organizzazione europea di cooperazione economica una stretta colla Art. 202 Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle Art. 203 Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scop Art. 204 Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio prog Art. 205 Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua dom Art. 206 La Comunità può concludere con uno Stato terzo, una riunione di Stati o una organizzazione Art. 207 I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Tra Art. 208 Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. titolo SESTO DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERIODO INIZIALE
sezione I Insediamento delle Istituzioni
Art. 209 Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato. Art. 210 Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale Art. 211 L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione Art. 212 La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima Art. 213 La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Art. 214 1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e