Art. 4
LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036
In vigore dal 23 nov 1957
Gli insegnanti di storia dell'arte, di educazione fisica e ballo, di pianoforte, di economia domestica e di disegno, sono tenuti a prestare la loro opera, oltre che nei regolari corsi scolastici che tali insegnamenti comportano, anche a favore delle educande interne secondo le direttive della Direzione dell'educandato, in orario extrascolastico e fino alla concorrenza di 16 ore settimanali per l'insegnamento di storia dell'arte, di 20 ore per l'insegnamento di educazione fisica e ballo, di 16 ore per l'insegnamento di pianoforte, di 16 ore per l'insegnamento di economia domestica e di 18 ore per l'insegnamento di disegno. Ad essi è riservato il trattamento economico rispettivamente previsto per gli insegnanti incaricati e supplenti di storia dell'arte nei Licei classici, di educazione fisica negli Istituti di istruzione media statali di strumento musicale negli Istituti magistrali, di economia domestica e di disegno nelle corrispondenti Scuole medie statali.
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