Art. 3 · LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

Art. 3

LEGGE 10 ottobre 1957, n. 1036

In vigore dal 23 nov 1957
Gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, sono conferiti annualmente per incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766. Salvo quanto previsto dal successivo , il trattamento economico del personale insegnante incaricato o supplente cui sono affidati gli insegnamenti di cui all'annessa tabella n. 3, o, in difetto di personale insegnante di ruolo, gli insegnamenti di cui alla annessa tabella n. 1, è disciplinato dalle stesse disposizioni che regolano il trattamento economico del personale insegnante incaricato e supplente dei corrispondenti Istituti e Scuole statali di istruzione secondaria. Al suddetto personale sono estesi gli stessi obblighi d'insegnamento previsti per il personale incaricato e supplente delle Scuole ed Istituti di istruzione media statali.
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