Art. 4 · LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Art. 4

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Entro il primo trimestre di ogni anno il Comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sarà proposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Il provveditore, su conforme parere della Sovrintendenza ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso. L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
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