Art. 20 · LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Art. 20

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
I passaggi di proprietà al comune di Assisi, a seguito di espropriazione o di acquisto di immobili a norma della presente legge, sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
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