Art. 15 · LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Art. 15

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 1 apr 1971
Allo scopo di agevolare il trasferimento o il nuovo impianto delle imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte a termini dell'articolo precedente, sarà concesso, alle imprese che istituiranno in queste ultime i loro impianti nel periodo di cinque anni dalla presente legge, l'esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.
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