Art. 11 · LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Art. 11

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
Le somme mutuate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune di Assisi per l'espletamento delle opere e degli interventi di cui alla presente legge e per quelle altre ritenute necessarie, per lo sviluppo igienico, economico ed edilizio del Comune stesso. Per le suddette opere il comune di Assisi potrà avvalersi, nei limiti degli stanziamenti, dei contributi di cui all' o dei contributi contemplati dalle altre leggi vigenti.
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