Art. 10 · LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

Art. 10

LEGGE 9 ottobre 1957, n. 976

In vigore dal 13 nov 1957
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Assisi per i fini di cui alla presente legge mutui fino all'ammontare di lire 2 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari, con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi, e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale di Assisi, sentito il Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.
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