Art. 2
LEGGE 7 ottobre 1957, n. 974
In vigore dal 13 nov 1957
Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell' della presente legge, con detrazione del 25 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 ottobre 1957
GRONCHI
ZOLI - MORO - TOGNI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-10-07;974#art-2