Art. 2 · LEGGE 7 ottobre 1957, n. 974

Art. 2

LEGGE 7 ottobre 1957, n. 974

In vigore dal 13 nov 1957
Gli onorari a vacazione relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case tipo popolare, che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 4 gennaio 1951, n. 32, modificata a termine dell' della presente legge, con detrazione del 25 per cento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MORO - TOGNI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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