Art. 9 · LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029

Art. 9

LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029

In vigore dal 16 dic 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO GAVA - GUI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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