Art. 7 · LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029

Art. 7

LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029

In vigore dal 6 nov 1958
La vigilanza igienica sulla produzione e vendita dell'alcole spetta all'autorità sanitaria, la quale ha facoltà di procedere ad ispezioni e prelevamenti di campioni negli stabilimenti di produzione e di rettificazione, negli stabilimenti, opifici, laboratori che impiegano alcole non denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali, nei depositi e nei locali di vendita. La vigilanza si esercita anche sull'alcole in arrivo, in partenza, in transito, comunque sia fatto il trasporto, e le autorità ferroviarie, marittime, gli esercenti dei servizi di trasporto sono tenuti a dare la loro assistenza ai funzionari e agenti incaricati degli accertamenti e dei prelievi ritenuti necessari. Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria compiono accertamenti in ordine a qualsiasi violazione della presente legge. La vigilanza sulla produzione dell'alcole etilico è affidata per le attribuzioni di propria competenza anche al Ministero dell'industria e del commercio.
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