Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 22 ott 1957
Piena ed intera esecuzione è data allo Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo XXI, lettera E), dell'Accordo stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-09-27;876#art-2