Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 set 1957
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - TAVIANI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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