Art. 8
Accordo

Art. 8

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In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme. L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorità italiana, che redigerà un processo verbale relativo alla esumazione.
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