Accordo
Art. 8
8 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R.
F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme.
L'esumazione potrà essere effettuata soltanto in presenza di un
incaricato della competente autorità italiana, che redigerà un processo verbale relativo alla esumazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-8