Art. 7
Accordo

Art. 7

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In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riinumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri tedeschi. Il Governo italiano accorderà analoghe facilitazioni per la importazione di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri tedeschi. In tal caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni. Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su richiesta del Governo della R. F. T., inoltrata per le vie diplomatiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-7