Accordo
Art. 3
3 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo
della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.
I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della R. F. T. approvati dal Governo italiano,
La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verrà presa di comune accordo dalle due Parti.
Per la sistemazione verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-3