Art. 23
Accordo

Art. 23

23 / 27
In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai caduti italiani di cui al presente Accordo. Il delegato sarà considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Federale. Il Governo della R. F. T. accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione. Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potrà avvalersi di personale specializzato inviato dalla Italia e installare i locali necessari per la sua attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-23