Accordo
Art. 23
23 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale onoranze caduti in guerra l'Ente ufficialmente incaricato di svolgere le incombenze attinenti ai caduti italiani di cui al presente Accordo.
Il delegato sarà considerato addetto all'Ambasciata d'Italia nella
Repubblica Federale.
Il Governo della R. F. T. accorderà al predetto Ente ogni
possibile facilitazione.
Per l'espletamento dei suoi compiti, l'Ente stesso potrà avvalersi
di personale specializzato inviato dalla Italia e installare i locali necessari per la sua attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-23