Accordo
Art. 21
21 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio, la riduzione del 40% sulle tariffe delle Ferrovie federali, per un viaggio all'anno e sul percorso di andata e ritorno, ai parenti prossimi (genitori, vedove - anche se rimaritate - figli, fratelli e sorelle) di caduti in guerra italiani che si rechino a visitare le tombe di guerra nella Repubblica Federale di Germania.
Le modalità di applicazione delle facilitazioni previste nel
presente articolo saranno concordate direttamente tra le Amministrazioni ferroviarie competenti.
Le facilitazioni stesse avranno esecuzione a partire dalla stessa data in cui avranno esecuzione le facilitazioni previste all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-21