Accordo
Art. 19
19 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il Governo Italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di dogana e di altre imposte, il materiale (compresi i marmi, pietre grezze e lavorate), gli utensili (compresi gli apparecchi meccanici, quali le macchine per tagliare l'erba ed altri attrezzi) e gli oggetti d'arte, occorrenti per l'esumazione e la riesumazione delle salme, la definitiva sistemazione e la manutenzione dei cimiteri italiani.
Il Governo della R. F. T. accorderà analoghe facilitazioni per le importazioni di alberi, piante, semi e bulbi destinati alla cura ed all'abbellimento dei cimiteri. In tale caso dovranno essere osservate le disposizioni fito-sanitarie che regolano siffatte importazioni.
Le esenzioni previste in questo articolo verranno accordate su
richiesta del Governo italiano, inoltrata per le vie diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-19