Accordo
Art. 17
17 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree di terreno sulle quali sorgeranno i cimiteri o sacrari italiani, per tale scopo specifico e per tutto il tempo in cui dette aree rimarranno adibite a tale uso. Il Governo della R. F.
T., garantirà la tutela dei cimiteri e sacrari nonché il diritto permanente di riposo delle salme dei caduti in guerra italiani ivi giacenti.
Qualora il Governo della R. F. T. ravvisasse la necessità, per
urgenti motivi di interesse pubblico, di adibire una area cimiteriale al altro uso, metterà a disposizione un altro terreno adatto allo stesso scopo e procederà a sue spese alla traslazione delle salme e ad una analoga sistemazione del nuovo cimitero. La scelta del nuovo terreno, l'esecuzione delle traslazioni e la sistemazione del nuovo cimitero avverranno previe intese con il Governo della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-17