Accordo
Art. 15
15 / 27In vigore dal 26 set 1957
Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo
italiano e il Governo della R. F. T., avuto riguardo alla necessità di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico.
I cimiteri e i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo
italiano, approvati dal Governo della R. F. T.
La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario
verrà presa di comune accordo dalle due Parti.
Per le sistemazioni verrà utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-15