Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 26 set 1957
Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge e, V. assuma, per incarico del Governo della R.F.T., l'espletamento dei compiti derivanti dal presente Accordo. Il Governo Italiano accorderà al predetto Ente ogni possibile facilitazione. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge e. V. potrà inviare in Italia personale specializzato ed installare i locali necessari per la sua attività. La nomina dei rappresentanti e del personale di tale Ente, che svolgeranno la loro attività in Italia, è soggetta all'approvazione del Governo italiano.
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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801#art-a-11