Accordo
Art. 1
1 / 27In vigore dal 26 set 1957
Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica
Federale di Germania sulle tombe di guerra
LA REPUBBLICA ITALIANA
da una parte, e
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
dall'altra,
Desiderando dare sepoltura permanente, in cimiteri da sistemare
definitivamente, ai caduti di guerra Italiani giacenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania e ai caduti di guerra tedeschi giacenti nel territorio della Repubblica Italiana,
Desiderando assicurare degnamente la tutela delle tombe dei Caduti di guerra italiani nel territorio della Repubblica Federale di Germania e delle tombe dei Caduti di guerra tedeschi nel territorio della Repubblica Italiana,
Hanno deciso di stipulare il seguente Accordo:
.
Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti di
guerra tedeschi i membri delle Forze armate tedesche o le persone assimilate a questi, nonché i cittadini tedeschi deceduti in seguito a fatti di guerra.
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