Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955. 30 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di gue Art. 2 Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia ver Art. 3 Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il Gover Art. 4 L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonché la sistemaz Art. 5 Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle aree Art. 6 Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verrà impiegato un guardi Art. 7 Il Governo della R. F. T. potrà importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre imp Art. 8 Il Governo italiano accorderà, su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la t Art. 9 Il Governo italiano concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni esercizio Art. 10 Il Governo italiano provvederà a consegnare al Governo della R. F. T. tutti i documenti in Art. 11 Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge e, V. as Art. 12 Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente te Art. 13 Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in guerra italiani i militar Art. 14 Le saline dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella Repubb Art. 15 Il terreno occorrente verrà scelto previe intese tra il Governo italiano e il Governo dell Art. 16 L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonché la sistemaz Art. 17 Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle aree Art. 18 Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di Germa Art. 19 Il Governo Italiano potrà importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione di Art. 20 Il Governo della R. F. T. accorderà, su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e la Art. 21 Il Governo della R. F. T. concederà, nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni ese Art. 22 Il Governo della R. F. T. provvederà a consegnare al Governo italiano tutti i documenti, c Art. 23 Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale Art. 24 Le modalità di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra la Delega Art. 25 Il presente Accordo si applica anche al "Land Berlin" qualora il Governo della R. F. T. no Art. 26 Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo s Art. 27 Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle rat Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360