Art. 8 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 8

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Autenticazione Il pubblico ufficiale che, nei casi di cui all', autentica la firma o riceve l'atto pubblico, ha l'obbligo di accertare l'identità personale e la capacità di disporre di chi sottoscrive o si costituisce dinanzi a lui. L'autenticazione della firma può eseguirsi anche mediante semplice visto, munito di data. Quando l'operazione concerna un capitale nominale non eccedente le lire duecentomila, la firma può essere autenticata dal sindaco. Qualunque sia la forma di manifestazione della volontà, non è necessario l'intervento di testimoni, salvo quanto stabilisce l'. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti gli altri casi in cui sia prescritta l'autenticazione della firma nella domanda.
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