Art. 7 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 7

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Richiesta di trasferimento o tramutamento La volontà di trasferire o tramutare in titoli al portatore rendite nominative o miste si manifesta mediante domanda sottoscritta dal titolare o suoi aventi causa con firma autenticata da agente di cambio accreditato per le operazioni di debito pubblico o da notaio. Non occorre sulla domanda l'autenticazione della firma, qualora la volontà di trasferire o tramutare risulti espressa in uno dei seguenti modi: a) mediante atto pubblico notarile o giudiziale o amministrativo. b) mediante scrittura privata con firma autenticata da notaio; c) mediante dichiarazione fatta presso la Direzione generale del debito pubblico o presso un ufficio provinciale del Tesoro, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio; d) mediante dichiarazione fatta personalmente dall'intestatario, a tergo del titolo, con firma autenticata da agente di cambio accreditato o da notaio. In ogni caso devono depositarsi i titoli dei quali si chiede il trasferimento o il tramutamento. Per le autenticazioni di cui alla precedente lettera c) possono essere accreditati presso la Direzione generale del debito pubblico o presso gli uffici provinciali del Tesoro anche notai.
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