Art. 48 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 48

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Revoca tacita del mandato Salva contraria dichiarazione, il mandato a compiere operazioni di debito pubblico o a ritirare titoli e valori s'intende revocato, senza necessità di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi all'operazione o al ritiro persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. In ogni caso però il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita, ovvero della ricevuta di deposito di essi rilasciata dall'Amministrazione.
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