Art. 47 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 47

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Divisione di rendite Le rendite al nome di più persone, senza designazione di quote, si presumono appartenere in parti uguali ai contitolari e la divisione può essere eseguita, sempre che la quota di ciascuno non superi le lire trecentomila di capitale nominale, a richiesta del contitolare possessore dei titoli, anche senza intervento degli altri contitolari e, ove trattasi di minori o di altri amministrati, senza le autorizzazioni stabilite dalle norme di diritto comune. Il nuovo certificato per le quote degli altri contitolari è consegnato allo stesso richiedente. Ove tali quote siano inferiori al minimo iscrivibile al nome o lascino frazioni non iscrivibili, il relativo importo è versato in un libretto di risparmio postale, da consegnare al richiedente.
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