Art. 44 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 44

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Prescrizione dei premi I premi assegnati ai titoli di Debito pubblico si prescrivono se non reclamati nel corso di cinque anni dalla data di pagabilità.
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