Art. 43
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Prescrizione degli interessi e del capitale
Le rate degli interessi sui titoli di Debito pubblico non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi.
È parimenti prescritto il capitale rappresentato dai titoli dei prestiti redimibili non reclamato nel corso di dieci anni dalla data di rimborsabilità. Per i titoli nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data.
La disposizione del comma precedente si applica, anche al capitale dei prestiti irredimibili qualora sia reso rimborsabile per effetto di conversione o altra operazione finanziaria.
Sono annullate le iscrizioni delle rendite dei prestiti irredimibili delle quali non siasi reclamato il pagamento nel corso di dieci anni, o, se trattasi di rendite annotate di ipoteca o altro vincolo, nel corso di venti anni. Per il caso considerato nella lettera d) dell', il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui può essere fatta valere la prescrizione.
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