Art. 42 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 42

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Comunicazioni al giudice penale Qualora i titoli di rendita siano presentati all'Amministrazione del debito pubblico posteriormente alla notificazione del provvedimento di sequestro, l'Amministrazione stessa si limita, nel solo interesse della giustizia penale, ad informarne la competente autorità senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli.
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