Art. 4 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 4

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Firme da apporre sul Gran Libro Le indicazioni riportate nel Gran Libro del debito pubblico e nei registri integrativi, sono firmate dal direttore generale del Debito pubblico e dal direttore della divisione Gran Libro e munite del visto della Corte dei conti. -
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