Art. 36 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 36

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Iscrizioni nominative Le iscrizioni nominative sono soggette ad opposizioni nei casi: 1) di smarrimento, sottrazione o distruzione del relativo certificato, denunziati dal titolare o dal suo avente causa; 2) di controversia sul diritto a succedere; 3) di fallimento del titolare; 4) di controversia od esecuzione per effetto della ipoteca ed altro vincolo annotati sulla rendita. All'infuori dei casi previsti, le iscrizioni nominative non sono soggette a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa e, negli ultimi tre casi, eccetto che si tratti di vincolo o ipoteca a favore dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, le opposizioni non hanno efficacia alcuna, se non siano state preventivamente autorizzate con provvedimento giudiziale notificato direttamente al direttore generale del Debito pubblico. L'opposizione di cui al n. 2 non può essere mossa che dall'erede del titolare o del suo avente causa e dal legatario al quale la rendita sia stata dal titolare o dal suo avente causa espressamente attribuita.
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