Art. 35
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Titoli al portatore
I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede.
Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti.
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni di rendita al portatore.
L'Amministrazione del debito pubblico riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a siffatte iscrizioni soltanto il portatore di essi.
Storico versioni
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