Art. 34 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 34

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Cancellazione del vincolo di usufrutto La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte: a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario; b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione; c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio; d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.
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