Art. 34
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Cancellazione del vincolo di usufrutto
La cancellazione del vincolo di usufrutto, oltre che nei casi di consolidamento o di scadenza del termine, ha luogo, ad istanza della parte:
a) se l'usufrutto è vitalizio, sulla esibizione dell'estratto dell'atto di morte dell'usufruttuario;
b) se l'usufrutto è condizionato, sulla esibizione del documento che comprova essere venuta meno la condizione;
c) se l'usufrutto è a favore di un ente, allo scadere del trentennio;
d) per prescrizione, quando non siano stati richiesti gli interessi per lo spazio di venti anni.
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