Art. 27 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 27

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Trasporto delle annotazioni Nei trasferimenti delle rendite, le annotazioni di ipoteca o altro vincolo sono integralmente riportate sulle nuove iscrizioni e sui relativi certificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;752#art-27