Art. 25 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 25

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Annotazione Dell'ipoteca o altro vincolo è fatta specifica annotazione sulla iscrizione e sul relativo certificato, indicando anche la domanda o l'atto da cui derivino o vengano riconosciuti. Il vincolo o l'ipoteca non hanno effetto finchè non siano annotati sulla iscrizione e sul certificato. Nemmeno il vincolo di usufrutto che si fonda sulla legge ottiene il suo effetto prima di tale duplice annotazione.
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