Art. 23 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 23

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Oggetto dei vincoli Le ipoteche e gli altri vincoli possono gravare soltanto su rendite nominative. Non sono ammesse ipoteche all'infuori di quelle volontarie.
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