Art. 20 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 20

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Legato di specie Il legatario può ottenere, senza intervento dell'erede, il trasferimento o il tramutamento di una rendita nominativa o mista, che gli sia stata espressamente attribuita dal testatore, purchè presenti il relativo certificato di iscrizione e i documenti inerenti alla successione. Nel caso però di perdita o spossessamento del certificato, il legatario non può essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento, se non documenti di essere venuto legittimamente in possesso del titolo.
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