Art. 17 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 17

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Provvedimento giudiziale È in facoltà degli aventi diritto di produrre, in sostituzione dei documenti indicati negli , un decreto emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscono le rendite a chi di ragione, determinando, qualora più siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, il decreto di attribuzione delle rendite agli aventi diritto, che può essere prodotta in luogo dei documenti indicati nell', deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. L'Amministrazione del debito pubblico può chiedere che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel presente articolo, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che l'Amministrazione non ritenga di poter essa risolvere.
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