Art. 16 · LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

Art. 16

LEGGE 12 agosto 1957, n. 752

In vigore dal 14 set 1957
Successione aperta all'estero Se la successione del titolare siasi aperta all'estero, il diritto a succedere deve dimostrarsi con i documenti indicati negli . In tal caso l'attestazione di notorietà può essere formata innanzi al console italiano od anche essere sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. Qualora si tratti di straniero, la prova della successione deve essere fornita coi documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, l'Amministrazione del debito pubblico può chiedere un certificato dell'autorità consolare, attestante la loro regolarità formale e sostanziale in rapporto alle leggi predette.
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