Art. 10
LEGGE 12 agosto 1957, n. 752
In vigore dal 14 set 1957
Operazioni a mezzo di istituti di credito
Le operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli di rendita intestati a persone fisiche capaci e liberi da ipoteche o altri vincoli, se richieste dall'istituto di emissione o dia una delle aziende di credito di cui al seguente articolo, possono aver luogo in base a semplice dichiarazione datata e sottoscritta dal titolare.
Non occorre che la firma del titolare nella dichiarazione e quella dei rappresentanti dell'istituto o della azienda nella domanda siano autenticate.
Storico versioni
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