Art. 2 · LEGGE 2 agosto 1957, n. 680

Art. 2

LEGGE 2 agosto 1957, n. 680

In vigore dal 13 ago 1957
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1957. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1957 GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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