Art. 15 · LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

Art. 15

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
È soppressa, come emolumento a sè stante, per i titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, l'indennità di caropane istituita con il decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. L'ammontare dell'indennità di caro-pane spettante prima dell'entrata, in vigore della presente legge ai titolari di pensioni, o di assegni di guerra, dirette ed indirette, ai sensi del citato decreto legislativo, è conservato a titolo di assegno personale da riassorbire nei miglioramenti economici a qualsiasi titolo attribuiti e che comportino variazioni nel trattamento pensionistico complessivo. Detto assegno personale è ridotto della stessa misura già stabilita per l'indennità di caro-pane allorchè si verifichino le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote dell'indennità medesima per le persone di famiglia, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo, per i pensionati, di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.
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