Art. 11 · LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

Art. 11

LEGGE 26 luglio 1957, n. 616

In vigore dal 16 ago 1957
Il secondo comma dell'art. 28 della legge 10 agosto 1950, n. 648, già modificato per quanto riguarda la misura della indennità speciale annua con l' della legge 30 ottobre 1955, n. 1063, è sostituito dal seguente: "A favore degli invalidi di prima categoria che non svolgono comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 37, ed è corrisposta, in unica soluzione, nel mese di dicembre di ogni anno".
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