Art. 9 · LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

Art. 9

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Scuola normale superiore di Pisa, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione delle singole categorie.
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