Art. 6 · LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

Art. 6

LEGGE 24 luglio 1957, n. 756

In vigore dal 15 set 1957
Nella prima applicazione della presente legge, il personale insegnante, ausiliario e di economato, organicamente assegnato ai posti di ruolo previsti dallo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, e quello appartenente ai ruoli transitori di cui all'art. 83 del regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, che si trovino in servizio alla data della legge stessa sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore. L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente al grado ricoperto nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione di carriera. Limitatamente all'economo ed agli ausiliari l'inquadramento è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.
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